Il nuovo decreto sul Codice della Crisi: ecco le novità
Approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio un decreto legislativo che modificherà parzialmente le misure introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Con questa nuova modificazione verrano meglio chiarite alcune disposizione contenute nel Codice approvato il 12 gennaio 2019 e si normeranno con più chiarezza l’operato degli istituti previsti dallo stesso in relazione alla gestione delle segnalazioni. La principale novità riguarda l‘introduzione di una previsione di regime transitorio che shifta dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021, termine entro il quale gli organi di controllo interno e i revisori contabili dovranno inviare la propria operatività qualora le imprese non abbiano superato uno dei seguenti limiti:
Attivo dello stato patrimoniale inferiore a 4 milioni di euro;
Ricavo da vendite e prestazioni inferiore a 4 milioni di euro;
Occupazione media durante l’esercizio inferiore alle 20 unità.
La proposta di modifica è stata avanzata dal guardasigilli Alfonso Bonafede nel D. Lgs. “Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Cosa Cambia con le nuove disposizioni?
I cambiamenti principali introdotti dalle ‘Disposizioni Integrative’ riguardano:
Sostituzione, nell’articolo 2, del termine ‘difficoltà’ con ‘squilibrio’ e ampliamento della descrizione degli indici di crisi con lo scopo di individuare una situazione di difficoltà reversibile e non una di futura insolvenza;
Inserimento, nell’articolo 14, dell’obbligo mutuale di informazione tra organi di controllo della società e revisore contabile o società di revisione qualora dovessero inoltrare una segnalazione;
Obbligo per il debitore di depositare l’elenco dei creditori estranei oltre alla precedente documentazione (elenco dei creditori e ammontare dei crediti) ed ad indicare le risorse allocate al risanamento alla data di scadenza;
Definizione di gruppo di imprese con l’esclusione degli Enti Territoriali;
Introduzione del quinto comma all’articolo 54 con una ridefinizione delle cosiddette ‘misure protettive’ del patrimonio del debitore;
Introduzione di un’iscrizione agevolata e semplificazione degli obblighi formativi per avvocati e commercialisti con la riduzione del corso a 40 ore invece delle precedenti 200 in modificazione dell’articolo 356 CCII;
Specificazione dei poteri degli amministratori, articolo 377 CCII, che saranno responsabili della costruzione degli assetti organizzativi, ma non gestiranno l’impresa, compito che spetterà ai soci gestori come prevosto dagli articoli 2479 e 2368 del Codice Civile;
VIII.Il termine per la segnalazione da parte degli organi di controllo societari slitterà fino al 15/02/2021 invece del 15/08/2020 per le cosiddette nano imprese, quelle imprese che nel corso degli ultimi due anni non hanno oltrepassato i 4 milioni di euro di stato patrimoniale attivo, i 4 milioni di euro di attivo derivante dalle vendite e l’occupazione media di 20 unità.

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